Legge Regionale 29 dicembre 2021 , n. 27

Disposizioni regionali in materia di protezione civile

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-30;27

Art. 19
(Coordinatori territoriali delle operazioni)
1. Ferme restando le specifiche competenze di direzione e coordinamento delle attività previste dall'articolo 18, al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 18, comma 1, e in caso di eventi a rilevante impatto locale ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 (Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile), le attività di coordinamento meramente operativo delle risorse del volontariato organizzato, di cui all'articolo 22, sono attuate tramite soggetti del medesimo volontariato, specificamente dedicati e formati, denominati 'coordinatori territoriali delle operazioni' e, ove non presenti, dai dipendenti degli enti locali adeguatamente formati ed aggiornati. I coordinatori territoriali delle operazioni esercitano la propria attività all'interno del territorio di riferimento, in conformità alle indicazioni operative degli enti e delle autorità di cui all'articolo 18, comma 1. Con specifica deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le attività di coordinamento operativo di competenza del coordinatore territoriale delle operazioni, il percorso formativo necessario per l'esercizio di tali attività, l'ambito territoriale di riferimento e le attività di aggiornamento dedicate.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi