Legge Regionale 3 marzo 2022 , n. 3

Modifiche al Titolo VI della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e alla l.r. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), in attuazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117)

(BURL n. 10, suppl. del 07 Marzo 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-03-04;3

Art. 2
(Introduzione dei Capi II bis, II ter, II quater e II quinquies nel Titolo VI della l.r. 33/2009)
1. Dopo il Capo II del Titolo VI della l.r. 33/2009, come sostituito dall'articolo 1(1), sono aggiunti i seguenti:
'Capo II bis
Allontanamento di materiali contenenti sostanze radioattive dal sistema regolatorio di cui al d.lgs. 101/2020

Art. 66 ter
(Allontanamento di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive dal sistema regolatorio di cui al d.lgs. 101/2020)
1. L'allontanamento dal sistema regolatorio di cui al d.lgs. 101/2020 di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono da pratiche notificate ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. 101/2020è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla direzione regionale competente in materia di ambiente, in applicazione dell'articolo 54 dello stesso decreto legislativo.
2. L'istanza di rilascio o di modifica dell'autorizzazione all'allontanamento, sottoscritta dall'esercente o dal legale rappresentante della società che svolge la pratica, e corredata di documentazione tecnica firmata da un esperto di radioprotezione iscritto nell'elenco di cui all'articolo 129 del d.lgs. 101/2020, contiene, per quanto applicabili, i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6. dell'allegato IX dello stesso decreto legislativo.

Art. 66 quater
(Commissione per il rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento)
1. Presso la Giunta regionale è istituita la commissione per il rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento, denominata commissione RAAL, con funzioni di organismo tecnico-consultivo.
2. La commissione è composta da:
a) un dirigente della direzione regionale competente in materia di ambiente che la presiede, designato dal direttore;
b) due funzionari della direzione regionale competente in materia di ambiente esperti in autorizzazioni ambientali e gestione dei rifiuti, anch'essi designati dal direttore;
c) due funzionari della direzione regionale competente in materia di sanità o due funzionari dell'ATS esperti in prevenzione medica, designati dai rispettivi direttori generali;
d) due esperti di radioprotezione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 129 del d.lgs. 101/2020, di cui almeno uno con l'abilitazione di terzo grado, individuati dalla direzione regionale competente in materia di sanità a seguito di avviso pubblico;
e) due rappresentanti dell'ARPA designati dal direttore dell'Agenzia.

3. Acquisiti i nominativi, il direttore della direzione regionale competente in materia di ambiente provvede alla costituzione della commissione con la nomina dei componenti.
4. La commissione dura in carica tre anni, dispone di una segreteria amministrativa e si dota di un regolamento organizzativo che definisce, in particolare, la periodicità delle riunioni e le modalità di prevenzione di eventuali conflitti di interesse.
5. Ai lavori della commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di concorrere all'espressione del parere, esperti delle materie di cui si discute e rappresentanti degli enti territoriali interessati dalla pratica oggetto di valutazione.

Art. 66 quinquies
(Contenuti dell'autorizzazione, variazioni, modifiche e revoca - sospensione dell'attività)
1. Nell'autorizzazione sono inserite le specifiche prescrizioni tecniche indicate all'articolo 54, comma 7, e al paragrafo 6.7 dell'allegato IX del d.lgs. 101/2020.
2. Ogni cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di inoltrare alla direzione regionale competente in materia di ambiente, nonché all'ATS e all'ARPA competenti per territorio e all'ISIN, una relazione tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza da un esperto di radioprotezione, contenente la conferma o l'aggiornamento della documentazione a suo tempo prodotta.
3. Il titolare dell'autorizzazione che intende apportare variazioni nelle modalità di allontanamento ritenute tali da non comportare modifiche all'oggetto del provvedimento o a prescrizioni tecniche in esso contenute deve darne comunicazione alla direzione regionale competente in materia di ambiente. Tali variazioni possono essere adottate qualora, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il direttore della direzione regionale competente, acquisito, se del caso, il parere della commissione RAAL, non abbia richiesto la presentazione di un'istanza di modifica dell'oggetto dell'autorizzazione o di prescrizioni tecniche in essa contenute.
4. L'autorizzazione può essere modificata d'ufficio dal direttore della direzione regionale competente, acquisito il parere vincolante della commissione RAAL, a seguito della relazione tecnica di cui al comma 2 o su richiesta delle amministrazioni di cui allo stesso comma.
5. Nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento o a prescrizioni tecniche in esso contenute, l'istanza di modifica dell'autorizzazione deve essere corredata dei dati e delle informazioni di cui ai paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 dell'allegato IX del d.lgs.101/2020, per quanto applicabili.
6. L'eventuale sospensione dell'attività o revoca dell'autorizzazione, in caso di gravi o reiterate violazioni delle disposizioni del d.lgs. 101/2020 o di prescrizioni tecniche, è disposta dal direttore della direzione regionale competente secondo quanto previsto dall'articolo 61 dello stesso decreto legislativo.

Art. 66 sexies
(Termini procedurali)
1. Il direttore della direzione regionale competente in materia di ambiente, acquisito il parere vincolante della commissione RAAL, provvede, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, al rilascio, al diniego o alla modifica dell'autorizzazione. Del rilascio o della modifica è data comunicazione all'ATS e all'ARPA competenti per territorio e all'ISIN.
2. Nei dieci giorni successivi al ricevimento, l'istanza di cui al comma 1 è trasmessa alla commissione RAAL per l'espressione del parere entro i successivi sessanta giorni. Qualora la commissione ritenga necessario acquisire ulteriori elementi istruttori tramite richiesta di integrazione della documentazione prodotta, effettuazione di sopralluoghi o convocazione del soggetto che ha presentato l'istanza, i termini di cui al comma 1 e al primo periodo del presente comma possono essere sospesi per una sola volta per un periodo non superiore a trenta giorni e riprendono a decorrere dalla data di acquisizione dei suddetti elementi. La mancata acquisizione degli ulteriori elementi istruttori entro i termini stabiliti comporta il diniego dell'autorizzazione.

Art. 66 septies
(Oneri istruttori e spese di funzionamento della commissione RAAL)
1. I soggetti non pubblici sono tenuti al pagamento delle spese di espletamento delle procedure secondo le seguenti tariffe:
a) 1.000,00 euro per il rilascio dell'autorizzazione;
b) 400,00 euro per la modifica dell'autorizzazione;
c) 50,00 euro per la sola voltura della titolarità dell'autorizzazione, a parità di condizioni di svolgimento della pratica.

2. I componenti della commissione RAAL di cui all'articolo 66 quater, comma 2, lettera d), percepiscono per ciascuna seduta un gettone di presenza pari a 200,00 euro.

Art. 66 octies
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non disciplinato dal presente capo continuano a osservarsi le pertinenti disposizioni del Titolo VII del d.lgs. 101/2020.
2. La Giunta regionale, compatibilmente con l'osservanza della normativa statale, adotta eventuali linee guida volte ad assicurare l'uniforme applicazione di disposizioni tecniche e procedurali.
3. L'informazione di cui al paragrafo 6.2, lettera b, dell'allegato IX del d.lgs. 101/2020 deve essere data agli enti indicati all'articolo 46, comma 2, dello stesso decreto legislativo solo qualora la pratica sia stata oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili) e ricorrano le condizioni previste dall'articolo 234, comma 2, del d.lgs. 101/2020.

Capo II ter
Allontanamento di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale dal sistema regolatorio di cui al d.lgs. 101/2020

Art. 66 nonies
(Allontanamento di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti radionuclidi di origine naturale dal sistema regolatorio di cui al d.lgs. 101/2020)
1. L'allontanamento dal sistema regolatorio di cui al d.lgs. 101/2020 di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti radionuclidi di origine naturale che provengono da pratiche, notificate ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 101/2020, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla direzione regionale competente in materia di ambiente, in applicazione dell'articolo 23 dello stesso decreto legislativo.
2. L'istanza di autorizzazione all'allontanamento, sottoscritta dall'esercente o dal legale rappresentante della società che svolge la pratica e corredata di documentazione tecnica firmata da un esperto di radioprotezione iscritto nell'elenco di cui all'articolo 129 del d.lgs. 101/2020, contiene, per quanto applicabili, i dati e le informazioni di cui all'allegato IV dello stesso decreto legislativo.

Art. 66 decies
(Contenuti dell'autorizzazione, variazioni, modifiche e revoca - sospensione dell'attività)
1. Nell'autorizzazione sono inserite le specifiche prescrizioni tecniche indicate all'articolo 23, comma 5, del d.lgs. 101/2020.
2. Ogni cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di inoltrare alla direzione regionale competente in materia di ambiente, all'ATS e all'ARPA competenti per territorio, nonché all'ISIN, una relazione tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza da un esperto di radioprotezione, contenente la conferma o l'aggiornamento della documentazione a suo tempo prodotta.
3. L'autorizzazione può essere modificata d'ufficio dal direttore della direzione regionale competente, acquisito il parere vincolante della commissione RAAL, a seguito della relazione tecnica di cui al comma 2 o su richiesta delle amministrazioni di cui allo stesso comma.
4. Nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento o a prescrizioni tecniche in esso contenute, l'istanza di modifica dell'autorizzazione deve essere corredata dei dati e delle informazioni di cui all'allegato IV del d.lgs.101/2020, per quanto applicabili.
5. L'eventuale sospensione dell'attività o revoca dell'autorizzazione, in caso di gravi o reiterate violazioni delle disposizioni del d.lgs. 101/2020 o di prescrizioni tecniche, è disposta dal direttore della direzione regionale competente secondo quanto previsto dall'articolo 61 dello stesso decreto legislativo.

Art. 66 undecies
(Disposizione relativa alle autorizzazioni per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell'ambiente)
1. Al fine dell'espressione del parere da rendere alla Prefettura per il rilascio di autorizzazioni per gli impianti di gestione di residui ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 101/2020 e dell'espressione di altri pareri previsti dal d.lgs. 101/2020, la direzione regionale competente in materia di ambiente acquisisce l'esito dell'istruttoria svolta dalla commissione RAAL.

Art. 66 duodecies
(Disposizioni finali)
1. Per quanto concerne i termini procedurali a fronte di un'istanza di rilascio o di modifica dell'autorizzazione, gli oneri istruttori, le spese di funzionamento della commissione RAAL e l'adozione di eventuali linee guida si osservano le disposizioni di cui agli articoli 66 sexies, 66 septies e 66 octies, comma 2.
2. Per quanto non disciplinato dal presente capo continuano a osservarsi le pertinenti disposizioni del Titolo IV, Capo II, del d.lgs. 101/2020.

Capo II quater
Prevenzione e protezione dal rischio di esposizione al gas radon in ambienti chiusi

Art. 66 terdecies
(Trasmissione di dati e informazioni sul radon)
1. L'ARPA, le ATS e i servizi di misura della concentrazione di radon assolvono, tramite apposito servizio telematico sviluppato nell'ambito del sistema informativo regionale della prevenzione, all'obbligo di trasmissione di dati e informazioni in loro possesso sulla concentrazione media annua di attività di radon in aria nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all'articolo 152 del d.lgs. 101/2020.
2. Con decreto del direttore della direzione regionale competente in materia di sanità sono definite, in relazione ai luoghi di lavoro, le modalità di comunicazione da parte dell'esercente all'ARPA e alle ATS della descrizione delle attività svolte secondo le disposizioni dell'articolo 17 del d.lgs. 101/2020 e della relazione tecnica di cui al comma 6 del medesimo articolo, nonché della descrizione delle misure correttive attuate corredata dei risultati delle misurazioni di verifica. Con il medesimo decreto sono definite, in relazione alle abitazioni, le modalità di comunicazione delle misurazioni di cui all'articolo 19, comma 4, del d.lgs. 101/2020 da parte dei soggetti di cui all'articolo 155 del medesimo decreto.

Art. 66 quaterdecies
(Campagne di informazione e di sensibilizzazione)
1. La Regione rende disponibili le informazioni sui livelli di concentrazione ed esposizione al radon in ambienti chiusi e sui rischi che ne derivano per la salute, anche in associazione al consumo di tabacco. Promuove, altresì, campagne di informazione e sensibilizzazione riguardanti le modalità di misurazione della concentrazione media annua di radon e sulle misure tecniche correttive disponibili per la riduzione di tale concentrazione.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA e delle ATS.

Art. 66 quinquiesdecies
(Promozione di corsi di formazione e aggiornamento per esperti in interventi di risanamento da radon)
1. La Regione promuove, in collaborazione con l'ARPA, senza oneri a carico del bilancio regionale, l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per esperti in interventi di risanamento da radon di cui all'articolo 15 del d.lgs. 101/2020.

Art. 66 sexiesdecies
(Interventi di protezione dall'esposizione al radon nelle abitazioni)
1. La Regione, in collaborazione con le ATS e con l'ARPA e sulla base di apposita programmazione, adotta, in relazione alle conoscenze dei livelli di concentrazione media annua di attività di radon in ambienti chiusi, iniziative volte a incentivare i proprietari degli immobili adibiti a uso abitativo con locali situati al pianterreno o a un livello seminterrato o sotterraneo a effettuare misurazioni della concentrazione di gas radon, privilegiando i locali con più alto fattore di occupazione.
2. Con particolare riferimento al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, l'ARPA, in collaborazione con le ATS, cura l'attuazione di specifici programmi di misurazione della concentrazione di radon. Tali programmi sono definiti, in relazione alle conoscenze dei livelli di concentrazione media annua di attività di radon in ambienti chiusi, con decreto del direttore della direzione regionale competente in materia di sanità, adottato a seguito di confronto con le direzioni regionali interessate e con la stessa ARPA.
3. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da b) a e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che coinvolgono l'attacco a terra sono progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l'ingresso del gas radon all'interno delle unità abitative, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali relative alla prevenzione dell'esposizione al gas radon in ambienti chiusi.

Art. 66 septiesdecies
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Per quanto non disciplinato dal presente capo continuano a osservarsi le disposizioni del Titolo IV, Capo I, del d.lgs. 101/2020, incluse quelle di cui all'articolo 12 relative ai livelli massimi di riferimento per le abitazioni e per i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria e in termini di dose efficace annua.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Modifiche al Titolo VI della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e alla l.r. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), in attuazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117)', i comuni provvedono, qualora non abbiano già provveduto, a integrare i regolamenti edilizi comunali con norme tecniche specifiche per la protezione dall'esposizione al gas radon in ambienti chiusi.
3. Nelle more dell'entrata in vigore del piano nazionale d'azione per il radon si applicano le 'Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor', approvate sulla base di indicazioni tecniche internazionali con decreto dirigenziale n. 12678 del 21 dicembre 2011, e gli aggiornamenti relativi alle stesse linee guida.
4. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, individua le aree prioritarie secondo le disposizioni dell'articolo 11 del d.lgs. 101/2020.

Capo II quinquies
(Controllo della radioattività nell'ambiente e in alimenti e bevande per il consumo umano e animale)

Art. 66 octiesdecies
(Controllo della radioattività nell'ambiente e in alimenti e bevande per il consumo umano e animale)
1. Il controllo della radioattività nell'ambiente e in alimenti e bevande per il consumo umano e animale è svolto, ai sensi dell'articolo 152 del d.lgs. 101/2020, tramite una rete regionale di sorveglianza della radioattività ambientale, secondo le direttive impartite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La gestione della rete di cui al comma 1 è affidata all'ARPA che, in collaborazione con le competenti direzioni regionali, predispone i piani di monitoraggio e provvede alla trasmissione dei risultati alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale. L'ARPA provvede altresì alla pubblicazione periodica dei dati sul proprio sito web istituzionale.
3. I prelievi di campioni di alimenti e bevande per il consumo umano e animale sono effettuati dalle ATS. I prelievi di campioni ambientali sono effettuati dall'ARPA. Le analisi radiometriche sono svolte dall'ARPA.'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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