Legge Regionale 3 marzo 2022 , n. 3

Modifiche al Titolo VI della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e alla l.r. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), in attuazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117)

(BURL n. 10, suppl. del 07 Marzo 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-03-04;3

Art. 4
(Norme finanziarie)
1. Alle spese per il funzionamento della commissione per il rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento di cui all'articolo 66 septies della l.r. 33/2009, come introdotto dall'articolo 2 della presente legge, previste in euro 4.800,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024, si fa fronte mediante le risorse appostate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
2. Alle spese per lo sviluppo, nell'ambito del sistema informativo regionale della prevenzione, del servizio telematico di cui all'articolo 66 terdecies della l.r. 33/2009, come introdotto dall'articolo 2 della presente legge, previste in euro 120.000,00 nel 2022, euro 110.000,00 nel 2023 ed euro 46.000,00 nel 2024 si fa fronte, nell'ambito del provvedimento della Giunta regionale relativo alle regole per la gestione del servizio sociosanitario regionale, con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
3. Alle spese per le campagne regionali di informazione e sensibilizzazione previste dall'articolo 66 quaterdecies della l.r. 33/2009, come introdotto dall'articolo 2 della presente legge, stimate complessivamente in euro 10.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024, si provvede, nell'ambito del provvedimento della Giunta regionale relativo alle regole per la gestione del servizio sociosanitario regionale, con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
4. Alle spese per gli interventi di protezione dall'esposizione al radon nelle abitazioni di cui all'articolo 66 sexiesdecies della l.r. 33/2009, come introdotto dall'articolo 2 della presente legge, stimate in euro 25.000,00 nel 2022 ed euro 50.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024 si provvede, nell'ambito del provvedimento della Giunta regionale relativo alle regole per la gestione del servizio sociosanitario regionale, con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
5. Per gli esercizi successivi al 2024 all'autorizzazione delle spese di cui ai commi da 1 a 4 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
6. Dai restanti articoli dei nuovi Capi II, II bis, II ter, II quater e II quinquies del Titolo VI della l.r. 33/2009 e dall'articolo 3, comma 3, della l.r. 7/2017, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, non discendono oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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