Legge Regionale 31 marzo 2022 , n. 4

La Lombardia è dei giovani

(BURL n. 13, suppl. del 31 Marzo 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-03-;4

Art. 5
(Forum dei giovani)
1. La Regione istituisce il Forum dei giovani, di seguito denominato Forum, quale sede privilegiata di ascolto, nonché di proposta e valutazione delle politiche e delle misure di intervento regionale a favore dei giovani.
2. Il Forum collabora con la Giunta regionale ai fini della definizione della proposta di Piano e dei programmi attuativi annuali di cui all'articolo 2 e formula proposte e pareri in materia di politiche per i giovani al Consiglio regionale e alla Giunta regionale. Il Forum può essere organizzato per sessioni di lavoro tematiche e si riunisce ordinariamente almeno tre volte all'anno.
3. Al Forum partecipano i giovani di età non superiore a trentaquattro anni. La partecipazione è limitata alla durata della legislatura e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del Forum e, al fine di valorizzare la più ampia partecipazione dei giovani, definisce le forme delle loro rappresentanze al Forum e ne garantisce il coinvolgimento anche attraverso la raccolta di adesioni spontanee. Il Forum è composto da non più di trenta componenti, per la cui nomina si garantisce la più ampia pluralità di rappresentanza, coinvolgendo prioritariamente i seguenti soggetti:
a) associazioni e consulte giovanili, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive e di promozione sociale e cooperazione nell'ambito delle politiche per i giovani;
b) università, ivi comprese le realtà associative dei dottorandi e dottori di ricerca, istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale accreditati e il coordinamento regionale delle consulte provinciali studentesche, e istituti tecnici superiori (ITS);
c) enti locali e loro associazioni;
d) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e) organizzazioni sindacali e associazioni datoriali maggiormente rappresentative;
f) servizio diocesano per la pastorale giovanile e altre esperienze associative giovanili di enti religiosi;
g) coordinamenti provinciali degli enti della protezione civile;
h) enti di servizio civile universale e della leva civica lombarda volontaria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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