Legge Regionale 11 aprile 2022 , n. 6

Il ruolo degli immobili pubblici nel potenziamento degli impianti fotovoltaici (FER). Verso l'autonomia energetica regionale

(BURL n. 15 sup. del 13 Aprile 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-04-11;6

Art. 5
(Disposizioni per la realizzazione di impianti agro-voltaici su aree agricole)(7)
1. Possono essere oggetto della ricognizione di cui all'articolo 3, comma 1, le aree agricole individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967). Sono escluse dalla ricognizione di cui all’articolo 3, comma 1, le aree agricole sottoposte a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004.(8)
2. Con riguardo alle aree di cui al comma 1, i finanziamenti di cui all’articolo 6 sono erogati esclusivamente per la realizzazione di impianti agro-voltaici.(9)
NOTE:
7. La rubrica è stata sostituita dall'art. 18, comma 2, lett. g) della l.r. 8 agosto 2022, n. 17. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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