Legge Regionale 20 maggio 2022 , n. 9

Legge di semplificazione 2022

(BURL n. 21 suppl. del 24 Maggio 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-05-20;9

Art. 10
(Disposizioni in tema di trasporti eccezionali e abrogazione del comma 3 dell’articolo 47 della l.r. 9/2019)
2. A decorrere dalla data di costituzione del sistema certificato di aggiornamento dell’archivio stradale regionale di cui al comma 6 ter dell’articolo 42 della l.r. 6/2012, gli enti proprietari delle strade che non adempiono all'obbligo di pubblicazione delle cartografie, previsto dal comma 6 ter 1.1.1 dello stesso articolo 42, non possono accedere alle assegnazioni di finanziamenti regionali per infrastrutture per la mobilità e mezzi di trasporto disposte successivamente alla data di costituzione del suddetto sistema certificato di aggiornamento.(12)
3. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019)(13)è abrogato.
NOTE:
13. Si rinvia alla l.r. 6 giugno 2019, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi