Legge Regionale
20 maggio 2022
, n. 9
Legge di semplificazione 2022
(BURL n. 21 suppl. del 24 Maggio 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-05-20;9
Art. 13
(Modifiche all'articolo 28 della l.r. 20/2021. Impianti agro-voltaici in aree di cava recuperate)
1. Alla legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati)(16) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 12 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
'12. Al fine di favorire la riqualificazione territoriale, lo sviluppo di azioni finalizzate alla difesa della biodiversità e di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, sono istruibili, ai sensi del Programma energetico ambientale regionale e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i progetti di impianti agro-voltaici localizzati entro le aree di cave o lotti di esse con recupero finale pianificato a superficie agricola e recuperate ad uso agricolo. Il progetto dell'impianto agro-voltaico può essere presentato dall'imprenditore agricolo professionale o, comunque, da altro soggetto in accordo con lo stesso, e, ai fini dell'approvazione, deve essere accompagnato da una relazione di valorizzazione agroambientale dell'area, prevedendo la produzione energetica da fonte rinnovabile in connessione con l'attività agricola.' ;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia