Legge Regionale
6 giugno 2022
, n. 12
Disposizioni per la valorizzazione del piatto tipico 'spiedo bresciano' e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina
(BURL n. 23 suppl. del 08 Giugno 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-06-06;12
Art. 5
01. La Regione effettua i controlli necessari ad accertare che la valorizzazione e diffusione dei piatti tradizionali lombardi avvenga nel rispetto degli standard di tutela fissati dalla normativa europea e statale vigente. In particolare, la Regione verifica che le attività oggetto della presente legge:(5)
02. Per le finalità di cui al comma 01, la Regione: (5)
a) rafforza il contrasto diretto agli illeciti, anche favorendo l’aumento del personale deputato alla vigilanza;
b) rafforza il contrasto indiretto agli illeciti, intensificando, per quanto di propria competenza, i controlli sul traffico illegale, anche di importazione, di uccelli selvatici destinati al consumo umano;
c) promuove iniziative di sensibilizzazione della popolazione e dei cacciatori, per favorire la diffusione di comportamenti virtuosi che consentono di valorizzare le tradizioni locali e rafforzare il legame con il territorio nel rispetto delle regole stabilite per l’attività venatoria, contrastando l’impiego di uccelli di provenienza illecita;
d) intensifica i controlli sulle autocertificazioni di cui all’articolo 4, prevedendo forme di coordinamento informativo tra le ATS, gli organi deputati alla vigilanza venatoria e la direzione regionale competente;
e) intensifica i controlli presso gli esercizi di commercio al dettaglio e di somministrazione e comunque nei contesti di cui all’articolo 1, comma 2, anche al fine di accertare la gratuità della cessione della selvaggina, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE.”;
f) provvede, per quanto di propria competenza, all’attuazione delle azioni previste dal piano d’azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 30 marzo 2017;
1. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative in materia venatoria, per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4 si applica una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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