Legge Regionale
8 agosto 2022
, n. 17
Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 32, suppl. del 12 Agosto 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-08-08;17
Art. 12
(Integrazione all’articolo 26 della l.r. 33/2009)
1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 26 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(9) sono aggiunti i seguenti:
'5 ter. La Giunta regionale, su domanda del soggetto interessato e previo parere dell'ATS competente per territorio e della conferenza dei sindaci:
5 quater. Il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 3/2008, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della l.r. 23/2015, comporta la restituzione dei finanziamenti concessi.'.
a) dispone la modificazione del vincolo di destinazione gravante sui beni immobili a cui si riferisce il finanziamento regionale concesso ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale) nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità));
b) autorizza l'alienazione dei beni di cui alla lettera a) o la costituzione di diritti reali sugli stessi beni a condizione che sia mantenuto il vincolo di destinazione allo svolgimento di attività sociosanitarie per la medesima durata del vincolo.
5 quater. Il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 3/2008, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della l.r. 23/2015, comporta la restituzione dei finanziamenti concessi.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia