Legge Regionale 8 agosto 2022 , n. 18

Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità

(BURL n. 32, suppl. del 12 Agosto 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-08-08;18

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, al fine di rendere più efficiente ed efficace la tutela dei cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione e nelle situazioni di fragilità, riorganizza le funzioni, le attività e le forme di coordinamento dei seguenti organi di tutela e garanzia regionali:
a) Difensore regionale, di cui alla legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale);
b) Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza);
c) Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, di cui alla legge regionale 6 dicembre 2018, n. 22 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato);
d) Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, di cui alla legge regionale 24 giugno 2021, n. 10 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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