Legge Regionale 8 agosto 2022 , n. 18

Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità

(BURL n. 32, suppl. del 12 Agosto 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-08-08;18

Art. 2
(Ambiti omogenei di tutela e garanzia)
1. Gli organi di tutela e garanzia regionali sono organizzati per ambiti omogenei di funzioni e attività:
a) ambito della tutela dei cittadini singoli o associati con particolare riguardo ai rapporti con la pubblica amministrazione, comprendente l'attività di difesa civica e di tutela del diritto alla salute, nonché di tutela dei contribuenti, dei consumatori, degli utenti, dei pensionati e dei detenuti;(1)
b) ambito della tutela dei cittadini singoli o associati nel campo delle fragilità, comprendente l'attività di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, delle vittime di reato e delle persone con disabilità.(2)
NOTE:
1. La lettera è stata modificata dall'art. 26, comma 2, lett. a) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
2. La lettera è stata modificata dall'art. 26, comma 2, lett. b) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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