Legge Regionale
8 agosto 2022
, n. 18
Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità
(BURL n. 32, suppl. del 12 Agosto 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-08-08;18
Art. 2
(Ambiti omogenei di tutela e garanzia)
1. Gli organi di tutela e garanzia regionali sono organizzati per ambiti omogenei di funzioni e attività:
a) ambito della tutela dei cittadini singoli o associati con particolare riguardo ai rapporti con la pubblica amministrazione, comprendente l'attività di difesa civica e di tutela del diritto alla salute, nonché di tutela dei contribuenti, dei consumatori, degli utenti, dei pensionati e dei detenuti;(1)
b) ambito della tutela dei cittadini singoli o associati nel campo delle fragilità, comprendente l'attività di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, delle vittime di reato, delle persone anziane e delle persone con disabilità.(2)
NOTE:
2. La lettera è stata modificata dall'art. 26, comma 2, lett. b) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11e dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 21 novembre 2024, n. 18. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia