Legge Regionale
8 agosto 2022
, n. 18
Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità
(BURL n. 32, suppl. del 12 Agosto 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-08-08;18
Art. 2
(Ambiti omogenei di tutela e garanzia)
1. Gli organi di tutela e garanzia regionali sono organizzati per ambiti omogenei di funzioni e attività:
a) ambito della tutela dei cittadini singoli o associati con particolare riguardo ai rapporti con la pubblica amministrazione, comprendente l'attività di difesa civica e di tutela del diritto alla salute, nonché di tutela dei contribuenti, dei consumatori, degli utenti, dei pensionati e dei detenuti;(1)
b) ambito della tutela dei cittadini singoli o associati nel campo delle fragilità, comprendente l'attività di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, delle vittime di reato e delle persone con disabilità.(2)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia