Legge Regionale 8 agosto 2022 , n. 18

Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità

(BURL n. 32, suppl. del 12 Agosto 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-08-08;18

Art. 3
(Autorità di garanzia)
1. Il Difensore regionale è l'organo regionale di garanzia per l'ambito della tutela del cittadino con particolare riguardo ai rapporti con la pubblica amministrazione.
2. Il Garante per la tutela dei minori e delle fragilitàè l'organo regionale di garanzia per l'ambito della tutela del cittadino nel campo delle fragilità.
3. Il Difensore regionale e il Garante per la tutela dei minori e delle fragilità collaborano tra loro al fine di garantire il massimo grado di efficacia delle azioni poste in essere nei rispettivi ambiti di tutela.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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