Legge Regionale
8 agosto 2022
, n. 18
Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità
(BURL n. 32, suppl. del 12 Agosto 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-08-08;18
Art. 4
(Disciplina del Difensore regionale)
1. Il Difensore regionale, previsto dall'articolo 61 dello Statuto, resta disciplinato dalla l.r. 18/2010, come modificata dalla presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia