Legge Regionale
8 agosto 2022
, n. 18
Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità
(BURL n. 32, suppl. del 12 Agosto 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-08-08;18
Art. 7
(Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 22/2018 e n. 10/2021)
1. Alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 "Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza" (4)sono apportate le seguenti modificazioni:
b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole "di tutela dei minori" sono inserite le seguenti: ", collaborando con gli organi di garanzia istituiti a livello regionale, provinciale e comunale che operano nelle medesime materie";
2. Alla legge regionale 6 dicembre 2018, n. 22 "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato"(5) sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 3 dell'articolo 3 le parole ", il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza" sono soppresse;
3. Alla legge regionale 24 giugno 2021, n. 10 "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018"(6) sono apportate le seguenti modificazioni:
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia