Legge Regionale 8 agosto 2022 , n. 18

Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità

(BURL n. 32, suppl. del 12 Agosto 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-08-08;18

Art. 8
(Disciplina della fase transitoria)
1. Alla scadenza o cessazione per qualsiasi causa del mandato del soggetto che ricopre, alla data di entrata in vigore della presente legge, la carica di Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, di cui alla l.r. 22/2018 o del soggetto che ricopre la carica di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla l.r. 6/2009, non si procede all'elezione del successore nella stessa carica e le relative funzioni sono attribuite, dal giorno successivo alla predetta scadenza o cessazione, a quello dei due Garanti rimasto in carica, che assume dalla medesima data la denominazione di Garante per la tutela dei minori e delle fragilità.
2. Dalla data di accorpamento delle funzioni in capo allo stesso soggetto in qualità di Garante per la tutela dei minori e delle fragilità, di cui al comma 1, sono attribuite al Garante medesimo anche le funzioni di tutela del diritto alla salute e di Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, di cui alla l.r. 10/2021. Dalla medesima data, corrispondentemente, il Difensore regionale cessa dalle funzioni di tutela del diritto alla salute e di Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità.
3. In sede di prima applicazione il Garante per la tutela dei minori e delle fragilità resta in carica fino al termine della legislatura in cui è avvenuto l'accorpamento di cui ai commi 1 e 2.
4. Le disposizioni dell'articolo 5, le modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 22/2018 e n. 10/2021 di cui all'articolo 7 e le modifiche di cui all’articolo 6, comma 1, lettere d), g), k), l), m), n) ed o), entrano in vigore dalla data di cui al comma 2 del presente articolo.(7)
5. Il Presidente del Consiglio regionale, verificatesi le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dà notizia dell'intervenuta entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 e della decorrenza della stessa, con comunicazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
6. Il soggetto in capo al quale si determina l'accorpamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 in qualità di Garante per la tutela dei minori e delle fragilità subentra, con la medesima decorrenza, nei rapporti e nei procedimenti già facenti capo al Garante cessato e, limitatamente alle funzioni di Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, al Difensore regionale.
NOTE:
7. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2023, n. 8. Vedi Comunicato Consiglio regionale 26 marzo 2024 n. 10 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionale) pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 14 del 3 aprile 2024. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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