Legge Regionale
21 ottobre 2022
, n. 20
Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di incenerimento per animali da compagnia(1)
(BURL n. 43, suppl. del 25 Ottobre 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-10-21;20
Art. 3
1. I comuni individuano le aree da destinare alla realizzazione dei cimiteri per animali da compagnia e degli impianti di incenerimento in conformità alle vigenti disposizioni in materia urbanistica anche con riguardo alle zone di rispetto relative alle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all’articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ferme restando le tutele di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Ove si tratti della realizzazione di cimiteri, i comuni tengono altresì conto delle caratteristiche del suolo definite dal regolamento di cui all'articolo 10.
2. I cimiteri per animali da compagnia sono contornati da una zona di rispetto secondo le disposizioni dell’articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie). Gli impianti di incenerimento non compresi all’interno di aree cimiteriali sono soggetti al rispetto della distanza minima di cento metri da edifici destinati ad uso abitativo.
3. I cimiteri per animali da compagnia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto di ampliamento della superficie solo se soddisfano il requisito di cui al comma 2.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia