Legge Regionale
21 ottobre 2022
, n. 20
Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di incenerimento per animali da compagnia(1)
(BURL n. 43, suppl. del 25 Ottobre 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-10-21;20
Art. 6
(Ingresso delle carcasse e delle ceneri nelle aree cimiteriali)
1. Nei cimiteri di cui alla presente legge possono essere inumate le carcasse e accolte le ceneri degli animali da compagnia.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ingresso delle carcasse e delle ceneri degli animali da compagnia all'interno del cimitero è consentito previa consegna al gestore di un'autocertificazione, da redigere secondo la modulistica definita con il regolamento di cui all'articolo 10, con la quale il proprietario dichiara l'assenza a carico del proprio animale di provvedimenti sanitari previsti dalla normativa vigente o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché le circostanze della morte dell'animale. Per l'ingresso delle ceneri all'interno del cimitero è altresì richiesto un certificato di avvenuto incenerimento, rilasciato da un impianto di cremazione riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, che riporti i dati dell'animale e del proprietario.(14)
3. I soggetti gestori dei cimiteri di cui alla presente legge che consentono l'ingresso di carcasse o di ceneri di animali da compagnia senza aver preventivamente acquisito l'autocertificazione e, se del caso, il certificato di cui al comma 2 incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.000,00.
4. Il gestore del cimitero provvede, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10, alla registrazione informatica non modificabile dell'accettazione delle carcasse e delle ceneri di animale all'interno del cimitero.
5. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 4 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 1.200,00.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia