Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di incenerimento per animali da compagnia(1)
(BURL n. 43, suppl. del 25 Ottobre 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-10-21;20
Art. 7
(Inumazione delle carcasse di animali da compagnia)
1. Le carcasse degli animali da compagnia inumate devono essere contenute in appositi contenitori che ne consentano la decomposizione.
2. Nel sito di inumazione possono essere posati appositi monumenti funerari, cippi o targhe che non riportino riferimenti a simboli o contenuti religiosi.