Legge Regionale
21 ottobre 2022
, n. 20
Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di incenerimento per animali da compagnia(1)
(BURL n. 43, suppl. del 25 Ottobre 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-10-21;20
Art. 8
(Esumazioni)
1. Le esumazioni ordinarie delle carcasse degli animali da compagnia si eseguono dopo almeno cinque anni per gli animali di peso fino a quaranta chilogrammi e dopo almeno dieci anni per gli animali di peso superiore a quaranta chilogrammi.(15)
2. Qualora, all'atto dell'esumazione, la carcassa non sia completamente mineralizzata si procede ad una nuova inumazione, della durata di un anno.
3. Qualora, all'atto dell'esumazione, la carcassa sia completamente mineralizzata, è possibile cremare le ossa nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e le relative ceneri possono essere sparse nello spazio appositamente destinato all'interno del cimitero o consegnate, in apposite urne, al proprietario.
4. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali per la cremazione individuale sono inceneriti non individualmente, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia