Legge Regionale
30 novembre 2022
, n. 23
Caregiver familiare
(BURL n. 48 suppl. del 02 Dicembre 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-11-30;23
Art. 1
(Principi e finalità)
1. La Regione tutela la famiglia in conformità allo Statuto d'autonomia, con adeguate politiche sociali ed economiche e attua il principio di sussidiarietà, favorendo l'iniziativa di singoli e associati, famiglie e altre formazioni sociali.
2. La Regione, in attuazione dei principi statutari, al fine di sviluppare una rete integrata di servizi sociali, sociosanitari e sanitari, favorisce e sostiene politiche e azioni integrate per la realizzazione di welfare di comunità, valorizzando l'apporto di singoli cittadini e del Terzo settore.
3. Nell'ambito delle politiche di welfare, la Regione promuove la solidarietà familiare e l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di coloro che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi; ne riconosce il valore sociale ed economico, nonché i rilevanti vantaggi che ne trae la collettività e ne promuove la tutela ai fini della conciliazione con le esigenze personali di vita sociale e lavorativa.
4. Nel rispetto delle specifiche competenze, collaborano e concorrono all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia