Legge Regionale 30 novembre 2022 , n. 24

Introduzione di contributi economici per la ricomposizione fondiaria delle aree agricole montane

(BURL n. 48, suppl. del 02 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-11-23;24

Art. 2
(Beneficiari dei contributi economici e requisiti)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, le persone fisiche o giuridiche che, nelle forme previste dall'ordinamento civile e a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, acquistano la proprietà di terreni o fabbricati rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 2, ricevono, previa istanza e secondo le modalità previste dalla presente legge e dai successivi provvedimenti attuativi, un contributo economico erogato dalla Regione a copertura delle spese sostenute per onorari notarili.
2. Ai fini dell'ottenimento del contributo di cui al comma 1, è necessario che:
a) i terreni o i fabbricati oggetto di acquisto della proprietà siano ubicati nel territorio della regione;(2)
b) i terreni oggetto di acquisto della proprietà abbiano una superficie inferiore o uguale ai 10.000 metri quadrati e siano classificati come destinati ad uso agricolo nei piani di governo del territorio (PGT) o siano assoggettati alla disciplina dei piani di indirizzo forestale;
c) i fabbricati oggetto di acquisto della proprietà siano classificati come ad uso agricolo e insistano su fondi rientranti nelle tipologie di cui alla lettera b);
d) i terreni o i fabbricati oggetto di acquisto della proprietà siano confinanti o contigui ad altri terreni o fabbricati già di proprietà dell'acquirente, appartenenti alle medesime categorie di cui alle lettere precedenti.
3. Il contributo di cui al comma 1è riconosciuto, ricorrendo le condizioni di cui al medesimo comma e di cui al comma 2, lettere a), b) e c), anche al comproprietario che acquista quote ulteriori di proprietà del medesimo terreno o del fabbricato.
4. Ai fini della sussistenza del requisito della contiguità di cui alla lettera d) del comma 2, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, determina in una misura non inferiore a 500 metri la distanza massima intercorrente tra il terreno o il fabbricato già di proprietà dell'acquirente e quello oggetto di acquisto. Nella determinazione della distanza, la Giunta regionale tiene conto della necessità di assicurare, anche in relazione alle diverse conformazioni geologiche del territorio, la funzionalità all'esercizio dell'attività agricola.
5. In caso di permuta, il contributo è erogato in favore delle parti del contratto che, per effetto della permuta stessa, acquistano la proprietà di un terreno o di un fabbricato che rispetta i requisiti di cui ai commi 2 e 3 e sostengono le relative spese per onorari notarili.
6. In caso di donazione, il contributo è erogato in favore della parte che sostiene le spese per onorari notarili, a condizione che il donatario acquisti la proprietà di un terreno o di un fabbricato che rispetta i requisiti di cui ai commi 2 e 3.
NOTE:
2. La lettera è stata modificata dall'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 30 maggio 2025, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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