Legge Regionale 6 dicembre 2022 , n. 25

Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità

(BURL n. 49 suppl. del 09 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-06;25

Art. 1
(Principi e finalità)
1. La Regione, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), nel rispetto dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e coerentemente con l'Allegato F, recante 'Linee di indirizzo per progetti di vita indipendente', del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 (Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficiente del triennio 2019-2021), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 28 del 4 febbraio 2020, riconosce e promuove la piena inclusione e partecipazione nella società delle persone con disabilità, garantendo a queste ultime il diritto fondamentale a vivere nella società e a condurre la propria esistenza con la stessa libertà di scelta delle altre persone. A tale fine, la Regione promuove azioni finalizzate a rendere effettivi i diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento a:
a) possibilità di scegliere il proprio luogo di residenza e di decidere con chi vivere;
b) accesso ai servizi e agli interventi domiciliari, diurni e residenziali della rete sanitaria, sociosanitaria e sociale, finalizzato al sostegno alla vita indipendente, garantendo l'inclusione nel tessuto sociale ed evitando l'isolamento o la segregazione;
c) modalità di fruizione dei servizi e delle strutture sociali destinate alla generalità dei cittadini, adattandoli ai loro bisogni;
d) dimensione lavorativa, garantendo e favorendo l'esercizio del diritto al lavoro.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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