Legge Regionale 6 dicembre 2022 , n. 25

Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità

(BURL n. 49 suppl. del 09 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-06;25

Art. 7
(Budget di progetto)
1. Il budget di progetto è parte integrante del progetto di cui all'articolo 5 e viene elaborato coinvolgendo e supportando la persona con disabilità, anche con il sostegno del Centro per la vita indipendente. Nel budget di progetto sono individuate le risorse necessarie per dare attuazione al progetto individuale, tenuto conto delle concrete necessità dell'interessato.
2. Alla formazione del budget di progetto concorrono le risorse disponibili pubbliche e private destinate al sostegno della persona con disabilità, tra le quali:
a) le risorse per gli interventi domiciliari di natura sanitaria, sociale ed educativa;
b) le risorse della rete delle unità di offerta sociosanitarie, socio-assistenziali e socio educative e degli interventi residenziali e semiresidenziali sperimentali degli enti locali;
c) i contributi e gli altri sostegni comunali destinati ai progetti individuali;
d) le risorse derivanti dal Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), dal Fondo nazionale per la non autosufficienza (FNA), dal fondo di cui alla legge 22 giugno 2022, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e quelle dedicate all'interno del Fondo sociale europeo (FSE) e di altri fondi pubblici che dovessero rendersi disponibili;
e) le risorse e gli interventi a sostegno dell'inclusione scolastica di carattere regionale, ivi compresi quelli attivati a favore della disabilità sensoriale, avviati presso le scuole secondarie di secondo grado e i centri di formazione professionale;
f) le risorse e gli interventi a sostegno dell'inclusione lavorativa;
g) ogni altro intervento di welfare sociale promosso dalla Regione e dagli enti locali;
h) i trasferimenti monetari di tipo assistenziale, previdenziale e le risorse personali, così come quelle liberamente messe a disposizione dai familiari, anche in termini di lavoro volontario, o quelle attivabili dalla comunità sociale di appartenenza;
i) le risorse impegnate dalla Regione e dai comuni per le tariffe delle unità di offerta residenziale sociosanitarie o socio-assistenziali, che possono confluire nel budget di progetto qualora si preveda un percorso di uscita dai servizi residenziali e tenuto conto della valutazione multidimensionale, nonché del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.
2 bis. Il budget di progetto è caratterizzato da flessibilità e dinamicità al fine di integrare, ricomporre, ed eventualmente riconvertire, l’utilizzo delle risorse che lo compongono, nel pieno rispetto del principio di autodeterminazione, autonomia e libera scelta della persona con disabilità. Il budget di progetto può essere autogestito dalla persona con disabilità, con l’obbligo di rendicontazione, secondo modalità da definire, ai sensi della normativa in vigore.(1)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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