Legge Regionale 6 dicembre 2022 , n. 25

Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità

(BURL n. 49 suppl. del 09 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-06;25

Art. 8
(Assistente personale)
1. Nel progetto di cui all'articolo 5 sono individuati eventuali bisogni e necessità della persona con disabilità che richiedono il supporto di un assistente personale.
2. La persona con disabilità sceglie se avvalersi dell'assistente personale e regola i propri rapporti contrattuali con quest'ultimo secondo le disposizioni previste dall'ordinamento civile.
3. La Regione prevede forme di rimborso delle spese sostenute dalla persona con disabilità al fine di avvalersi dell'assistente personale. A tal fine, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità di assegnazione e di erogazione dei rimborsi in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria). Con lo stesso provvedimento sono definiti i requisiti e le competenze dell'assistente personale necessari per l'erogazione dei rimborsi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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