Legge Regionale
6 dicembre 2022
, n. 25
Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità
(BURL n. 49 suppl. del 09 Dicembre 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-06;25
Art. 10
(Unità di offerta sociosanitarie e socio - assistenziali)
1. I criteri di accreditamento, funzionamento, finanziamento e controllo delle unità di offerta sociosanitarie e socio-assistenziali in cui sono inserite persone con disabilità devono:
a) permettere e favorire il diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale, garantendo condizioni di vita tali da realizzare concretamente il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato ed evitare l'isolamento o la segregazione;
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in collaborazione con gli enti locali, con le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e con gli enti gestori, avvia il processo di revisione del funzionamento e finanziamento a partire dalle unità d'offerta sociosanitarie e socio-assistenziali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia