Legge Regionale 6 dicembre 2022 , n. 27

Definizione e funzionamento delle unità spinali del servizio sociosanitario regionale lombardo

(BURL n. 49 suppl del 09 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-06;27

Art. 2
(Inquadramento)
1. L'unità spinale è inserita o collegata funzionalmente ai presidi ospedalieri sede di DEA di II livello e sede di Centro traumi ad alta specializzazione (CTS) ai sensi della normativa regionale vigente. Qualora sia funzionalmente collegata, dispone di posti letto dedicati in grado di garantire un livello di elevata attività assistenziale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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