Legge Regionale
6 dicembre 2022
, n. 27
Definizione e funzionamento delle unità spinali del servizio sociosanitario regionale lombardo
(BURL n. 49 suppl del 09 Dicembre 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-06;27
Art. 8
(Dotazione)
1. Ferma restando la possibilità di istituire unità spinali presso i presidi ospedalieri di cui all'articolo 2, il servizio sociosanitario lombardo ha una dotazione minima di unità spinali, che comprende quelle istituite nelle seguenti ASST:
a) ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, presso il presidio 'Niguarda' di Milano, con trentasei posti letto;
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, secondo il fabbisogno regionale, nel rispetto degli articoli precedenti e delle linee guida nazionali, l'incremento di dotazione complessiva di risorse e posti letto delle unità spinali del servizio sociosanitario lombardo, tenuto conto del bacino d'utenza di ogni singola unità spinale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia