Legge Regionale 6 dicembre 2022 , n. 27

Definizione e funzionamento delle unità spinali del servizio sociosanitario regionale lombardo

(BURL n. 49 suppl del 09 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-06;27

Art. 8
(Dotazione)
1. Ferma restando la possibilità di istituire unità spinali presso i presidi ospedalieri di cui all'articolo 2, il servizio sociosanitario lombardo ha una dotazione minima di unità spinali, che comprende quelle istituite nelle seguenti ASST:
a) ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, presso il presidio 'Niguarda' di Milano, con trentasei posti letto;
b) ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, presso il presidio 'Morelli' di Sondalo, con ventisei posti letto;
c) ASST Papa Giovanni XXIII, presso il presidio di Mozzo con dodici posti letto.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, secondo il fabbisogno regionale, nel rispetto degli articoli precedenti e delle linee guida nazionali, l'incremento di dotazione complessiva di risorse e posti letto delle unità spinali del servizio sociosanitario lombardo, tenuto conto del bacino d'utenza di ogni singola unità spinale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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