Legge Regionale 6 dicembre 2022 , n. 27

Definizione e funzionamento delle unità spinali del servizio sociosanitario regionale lombardo

(BURL n. 49 suppl del 09 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-06;27

Art. 9
(Rete fra unità spinali e strutture riabilitative del territorio)
1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce, previa consultazione del tavolo di cui all'articolo 12, la Rete fra unità spinali e strutture riabilitative del territorio (RUST), che individua modelli di percorso assistenziale e presidi del territorio atti a garantire i servizi necessari alla persona con lesione al midollo spinale, anche in seguito alle dimissioni ospedaliere. La Rete definisce, altresì, modalità di collaborazione tra le strutture riabilitative del territorio e le unità spinali, che contribuiscono all'organizzazione e al funzionamento della stessa, anche attraverso forme di coinvolgimento del proprio personale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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