Legge Regionale 6 dicembre 2022 , n. 27

Definizione e funzionamento delle unità spinali del servizio sociosanitario regionale lombardo

(BURL n. 49 suppl del 09 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-06;27

Art. 12
(Tavolo di lavoro)
1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, un tavolo di lavoro con il compito di esprimere una valutazione sul funzionamento delle unità spinali e del sistema sociosanitario regionale con riferimento al trattamento dei pazienti mielolesi, nonché per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9.
2. Il tavolo di lavoro è presieduto dal direttore generale della Direzione generale Welfare e ne fanno parte i direttori delle unità spinali, i coordinatori sanitari delle unità spinali, i direttori sanitari delle ASST sede di unità spinale, nonché due componenti designati dalle associazioni degli utenti e dei familiari più rappresentative a livello regionale.
3. Il tavolo di lavoro si riunisce almeno due volte all'anno e, in ogni caso, su richiesta motivata di uno dei componenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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