Legge Regionale
6 dicembre 2022
, n. 27
Definizione e funzionamento delle unità spinali del servizio sociosanitario regionale lombardo
(BURL n. 49 suppl del 09 Dicembre 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-06;27
Art. 15
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri finanziari non aggiuntivi per il bilancio regionale derivanti dalle unità spinali di cui all'articolo 8 e dalla Rete fra unità spinali e strutture riabilitative del territorio (RUST) di cui all'articolo 9, si provvede con le risorse del fondo sanitario già allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
2. Alle spese per l'implementazione del registro regionale di cui all'articolo 10, quantificate fino a un massimo di euro 100.000,00 per ciascun anno del biennio 2023 e 2024, si provvede nell'ambito del provvedimento di Giunta relativo alle regole per la gestione del servizio socio sanitario regionale, con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia