Legge Regionale 6 dicembre 2022 , n. 27

Definizione e funzionamento delle unità spinali del servizio sociosanitario regionale lombardo

(BURL n. 49 suppl del 09 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-06;27

Art. 15
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri finanziari non aggiuntivi per il bilancio regionale derivanti dalle unità spinali di cui all'articolo 8 e dalla Rete fra unità spinali e strutture riabilitative del territorio (RUST) di cui all'articolo 9, si provvede con le risorse del fondo sanitario già allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
2. Alle spese per l'implementazione del registro regionale di cui all'articolo 10, quantificate fino a un massimo di euro 100.000,00 per ciascun anno del biennio 2023 e 2024, si provvede nell'ambito del provvedimento di Giunta relativo alle regole per la gestione del servizio socio sanitario regionale, con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
3. Per gli esercizi successivi al 2024 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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