Legge Regionale 28 dicembre 2022 , n. 32

Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare brassicola regionale

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-28;32

Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) birra artigianale: la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;
b) microbirrificio: il piccolo birrificio indipendente di cui al comma 4 bis dell'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione del commercio della birra), avente sede di produzione nel territorio della regione, che produce meno di 10.000 ettolitri per anno di birra;
c) microbirrificio agricolo: il microbirrificio di cui alla lettera b) che costituisce attività connessa a quella dell'impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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