Legge Regionale
28 dicembre 2022
, n. 32
Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare brassicola regionale
(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-28;32
Art. 5
(Marchi collettivi di filiere brassicole lombarde)
1. La Regione incentiva la costituzione di marchi collettivi destinati ai microbirrifici, iscritti al registro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativi alle birre artigianali realizzate attraverso filiere brassicole lombarde sulla base di relativo progetto di filiera brassicola.
2. Ai fini della presente disposizione si intende per:
a) filiera brassicola: l'insieme di attività che concorrono alla realizzazione di un prodotto agroalimentare, partendo dalla produzione agricola di base, riferite nella specie al prodotto 'birra artigianale', come definita dall'articolo 2, comma 4 bis, della legge 1354/1962, che si svolgono nell'ambito geografico della regione, all'interno della quale debbono avvenire tutte le attività della filiera;
b) progetto di filiera brassicola: strumento attraverso il quale attuare con accordo l'integrazione tra i vari soggetti operanti nell'ambito delle filiere, l'aumento della distintività delle produzioni e la coesione e l'integrazione dei sistemi socioeconomici territoriali. Il progetto di filiera si configura come l'insieme coordinato ed organico delle operazioni di filiera alle quali concorrono un'aggregazione di soggetti che operano nei diversi segmenti della filiera produttiva brassicola.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia