Legge Regionale 7 agosto 2023 , n. 2

Assestamento al bilancio 2023 - 2025 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 11 Agosto 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-08-07;2

Art. 10
(Modifiche alla l.r. 31/2008 in tema di produzioni agricole biologiche)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 7 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', fatte salve le specifiche disposizioni dell'articolo 7 ter sui distretti biologici';
b) dopo l'articolo 7 bis è inserito il seguente:
'Art. 7 ter
(Distretti biologici)
1. La Regione promuove, in particolare, l'individuazione di distretti biologici, come definiti dall'articolo 13, comma 1, della legge 9 marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico) quali strumenti per lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenute con metodo biologico.
2. La Giunta regionale definisce, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2022 (Determinazione dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei distretti biologici), tempi e modalità di svolgimento della procedura di riconoscimento dei distretti di cui al comma 1. Definisce altresì:
a) modalità e tempi di aggiornamento periodico dei piani di distretto e di rendicontazione finale sul raggiungimento degli obiettivi dei piani medesimi;
b) modalità e frequenze delle verifiche del mantenimento dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento.';
c) all'articolo 9, comma 4, le parole 'all'articolo 1, comma 2, del regolamento (CE) 28 giugno 2007, n. 834/2007/CE (Regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91)' sono sostituite dalle seguenti: 'all'articolo 2, comma 1, del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio';
d) la definizione di cui al punto 6 dell'Allegato A è sostituita dalla seguente:
'6. Operatore di agricoltura biologica
Per operatore di agricoltura biologica si intende la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto del regolamento n. 2018/848/UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio) in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione che ricadono sotto il suo controllo.'.
2. Alle spese derivanti dalle modifiche apportate alla l.r. 31/2008 dal comma 1, lettere a) e b), previste in euro 10.000,00 in ciascun anno del biennio 2024-2025, si provvede con le risorse allocate alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 1 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo I 'Spesa corrente' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025, rese disponibili nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio, con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).
NOTE:
4. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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