Legge Regionale 14 novembre 2023 , n. 4

Legge di revisione normativa ordinamentale 2023

(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-11-14;4

Art. 15
(Modifiche agli articoli 68, 70, 72 e 74 della l.r. 33/2009)
1. Al Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(15) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 68 è soppressa;
b) al comma 4 dell'articolo 70 dopo le parole 'altro comune' sono inserite le seguenti: 'della Regione o di una Regione confinante a condizione di reciprocità';
c) dopo il comma 5 dell'articolo 72 sono inseriti i seguenti:
'5 bis. Per il trasporto di cadaveri da comune a comune e comunque entro i confini regionali non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo nei termini previsti dall'articolo 32 del d.p.r. 285/1990.
5 ter. Il trattamento di cui al comma 5 bis è effettuato con l'impiego di preparati alternativi alla formaldeide solo se previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero o se prescritto dal medico necroscopo a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.';
d) il comma 7 dell'articolo 72 è abrogato;
e) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 74 dopo le parole 'trattamenti sanitari della salma e del cadavere' sono inserite le seguenti: ', compreso il trattamento antiputrefattivo nei casi previsti dall'articolo 72, comma 5 ter,'.
NOTE:
15. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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