Legge Regionale 27 dicembre 2023 , n. 8

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2024

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-12-27;8

Art. 5
1. Alla legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità)(6)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole 'e la modifica alla legge regionale n. 18/2010 di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d),' sono sostituite dalle seguenti: 'e le modifiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d), g), k), l), m), n) ed o),'.
2. Alle spese derivanti dalla modifica del comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 18/2022, stimate in euro 5.700,00 per l'anno 2024, si provvede nell'ambito delle risorse stanziate con legge di approvazione di bilancio 2024-2026 alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 1 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.
NOTE:
6. Si rinvia alla l.r. 8 agosto 2022, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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