Legge Regionale 25 gennaio 2024 , n. 1

Istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie

(BURL n. 4, suppl. del 25 Gennaio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-01-25;1

Art. 1
(Istituzione e finalità del servizio di psicologia delle cure primarie)
1. La Regione, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, istituisce il servizio di psicologia delle cure primarie a sostegno dei bisogni assistenziali della popolazione.
2. Il servizio di cui al comma 1 ha tra le proprie finalità l'offerta di un supporto psicologico tempestivo, diffuso e di prossimità, nonché il sostegno e l'integrazione dell'azione dei medici di medicina generale (MMG), dei pediatri di libera scelta (PLS) e dei professionisti della salute mentale e della prevenzione nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base di natura psicologica dei cittadini lombardi, favorendo lo stato di salute bio-psico-sociale.
3. Il servizio di cui al comma 1, in particolare, tende a:
a) intercettare tempestivamente iniziali segni di sofferenza psicologica;
b) assicurare diagnosi e interventi psicologici precoci;
c) fornire consulenza e supporto di natura psicologica alle persone e ai loro nuclei familiari;
d) fornire un orientamento appropriato per l'invio ai servizi specialistici della salute mentale e delle dipendenze, ai consultori, ai servizi sociosanitari o per la disabilità, o per l'esecuzione di ulteriori approfondimenti di secondo livello, come la valutazione neuropsicologica;
e) erogare cure psicologiche di prossimità a integrazione dei servizi sanitari e sociosanitari offerti in ambito distrettuale, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore presenti sul territorio;
f) valutare il bisogno psicologico della persona e della famiglia, al primo accesso, attraverso il punto unico di accesso (PUA) della casa di comunità, la centrale operativa territoriale (COT), oppure su invio di medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS), medici specialisti ambulatoriali e servizi sociali.
4. Le ASST, nell'ambito dell'organizzazione di cui al Titolo V della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), integrano l'attività del servizio di psicologia delle cure primarie nel complesso degli interventi psicologici aziendali e gestiscono il coordinamento con i MMG, i PLS, i servizi specialistici della salute mentale e delle dipendenze, i consultori, i reparti ospedalieri, i servizi sociosanitari e sociali, i servizi e progetti di prevenzione universale attuati negli istituti scolastici e nel territorio.
5. In ogni casa di comunitàè garantita la presenza di almeno uno psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie a garanzia della risposta tempestiva alla domanda di assistenza psicologica espressa dalle persone e dal territorio, nella logica dell'integrazione sociosanitaria degli interventi di cui all'articolo 7, comma 16, lettera c bis), della l.r. 33/2009. È garantito a ogni cittadino il libero accesso al servizio di psicologia delle cure primarie, anche attraverso il PUA.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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