Legge Regionale 25 gennaio 2024 , n. 1

Istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie

(BURL n. 4, suppl. del 25 Gennaio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-01-25;1

Art. 2
(Aree di intervento dello psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie)
1. Lo psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), opera all'interno della rete territoriale in collaborazione con il dipartimento della salute mentale e delle dipendenze, gli altri servizi specialistici, i MMG e i PLS, anche nelle équipe multidisciplinari di valutazione multidimensionale del bisogno, accogliendo gli invii di MMG, PLS e specialisti ambulatoriali che rilevano segnali di un possibile disagio psicologico nei loro pazienti.
2. Lo psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie opera, altresì, in coordinamento con i servizi specialistici della salute mentale e delle dipendenze, dei consultori, della disabilità, fragilità, cronicità, e con i servizi di prevenzione e promozione della salute, i reparti ospedalieri e di riabilitazione, nonché con tutte le articolazioni funzionali della ASST, i servizi sociali e gli istituti scolastici del territorio.
3. Lo psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie effettua l'attività di valutazione psicologica e di supporto psicologico alla persona e alla famiglia per le condizioni di sofferenza psicologica che si accompagnano a una patologia organica, a eventi stressanti di vita, a crisi evolutive e del ciclo di vita, a fragilità e a disabilità, nonché a problematiche neuropsicologiche. Lo psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie effettua, inoltre, attività di diagnosi e intervento psicologico precoce nelle situazioni di disagio psicologico che, se non adeguatamente intercettate e trattate, possono evolvere in psicopatologie, o disturbi della condotta e dell'adattamento di livello grave o cronico ovvero che, per la tipologia o il lieve livello di gravità, non necessitano di interventi multidisciplinari da parte delle équipe dei servizi specialistici.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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