Legge Regionale 25 gennaio 2024 , n. 1

Istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie

(BURL n. 4, suppl. del 25 Gennaio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-01-25;1

Art. 3
(Organizzazione delle attività del servizio di psicologia delle cure primarie)
1. Lo psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie, in attuazione al decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale), afferisce all'area di psicologia della ASST, che ha il compito di coordinare il complesso delle attività trasversali degli psicologi previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) nei diversi livelli di intervento. Lo psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie, inserito nel distretto sociosanitario e, di conseguenza, nelle case di comunità, garantisce il raccordo con gli specialisti per una migliore presa in carico dei pazienti, mantenendo un rapporto funzionale con il dipartimento di salute mentale e delle dipendenze di riferimento.
2. Previo accordo tra ASST ed enti locali, lo psicologo delle cure primarie può prestare la propria attività anche all'interno di spazi forniti dall'ente locale, al fine di favorire l'accesso al servizio in aree rurali, disagiate o con scarsità di spazi idonei per lo svolgimento di attività di prossimità.
3. Le prestazioni del servizio di psicologia delle cure primarie possono essere erogate anche al domicilio della persona e in telemedicina.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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