Legge Regionale 25 gennaio 2024 , n. 1

Istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie

(BURL n. 4, suppl. del 25 Gennaio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-01-25;1

Art. 5
(Attività di prevenzione)
1. Lo psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie è uno degli attori degli interventi di prevenzione selettiva e prevenzione indicata, promossi dai piani e dai programmi regionali.
2. I MMG, i PLS e gli operatori che prestano la loro attività nell'ambito della prevenzione universale possono inviare celermente la persona con segni di disagio psicologico per una consulenza presso la casa di comunità, il distretto e le altre sedi territoriali in cui opera lo psicologo del servizio delle cure primarie.
3. Il servizio di psicologia delle cure primarie rivolge particolare attenzione agli adolescenti e ai loro familiari, per i quali è previsto un accesso rapido e diretto a diagnosi e a interventi precoci, in coordinamento con i consultori e i servizi specialistici del dipartimento della salute mentale e delle dipendenze.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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