Legge Regionale
25 gennaio 2024
, n. 1
Istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie
(BURL n. 4, suppl. del 25 Gennaio 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-01-25;1
Art. 7
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini di effettiva diffusione sul territorio regionale del servizio di psicologia delle cure primarie e accesso a prestazioni di assistenza psicologica di prossimità. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quale è lo stato di avanzamento nella costituzione nelle ASST della psicologia delle cure primarie;
b) in che misura i cittadini lombardi si sono rivolti al servizio di psicologia delle cure primarie, qual è il grado di copertura delle richieste e la loro tipologia, quali prestazioni sono state erogate;
c) in che misura la Regione ha finanziato le azioni per attuare la presente legge e incentivato l'offerta di prestazioni psicologiche tempestive e diffuse;
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
3. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente legge forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessarie a rispondere ai quesiti del comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia