Legge Regionale
29 aprile 2024
, n. 7
Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro e del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e riduzione dei confini dei parchi regionali e naturali di Montevecchia e della Valle del Curone ai sensi della l.r. 86/1983 con conseguenti modifiche alla l.r. 16/2007
(BURL n. 18, suppl. del 03 Maggio 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-04-29;7
Art. 3
(Ampliamento dei confini del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone nei comuni di Airuno, Olgiate Molgora e Valgreghentino per l'aggregazione di aree territoriali già parte del PLIS 'Monte di Brianza' e nel comune di Merate a seguito dell'integrazione della riserva naturale 'Lago di Sartirana', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016)
1. I confini del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone sono ampliati nei comuni di Airuno, Olgiate Molgora e Valgreghentino per l'aggregazione di aree territoriali già parte del PLIS 'Monte di Brianza' e nel comune di Merate a seguito dell'integrazione della riserva naturale 'Lago di Sartirana', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'ente gestore del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone subentra al Comune di Merate nella gestione della riserva naturale 'Lago di Sartirana'; il Comune di Merate concorre a rendere effettiva la successione dell'ente gestore del parco nei rapporti giuridici riguardanti la riserva naturale, tenendo conto dei contenuti della convenzione di cui all'articolo 3, comma 10, della l.r. 28/2016;
b) il territorio dei comuni di Airuno, Olgiate Molgora e Valgreghentino, già facenti parte del PLIS 'Monte di Brianza', è individuato all'interno del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della l.r. 86/1983. I comuni di cui al precedente periodo, a seguito di tale individuazione e in conseguenza del recesso dal PLIS deliberato ai fini dell'aggregazione del relativo territorio al parco regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016, concorrono a definire i rapporti giuridici, eventualmente pendenti, riguardanti la gestione del PLIS, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 della presente legge.
3. L'ente gestore del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone subentra, altresì, ai sensi degli articoli 4 e 12, comma 1, lettera f), della l.r. 28/2016, nella gestione della zona speciale di conservazione (ZSC) 'Lago di Sartirana' senza che tale subentro comporti ulteriore ampliamento dei confini del parco.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia