Legge Regionale
29 aprile 2024
, n. 8
Modifiche alla legge regionale 18/2015 (Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani e collettivi) - Ortoterapia
(BURL n. 18 suppl. del 03 Maggio 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-04-29;8
Art. 1
(Modifiche alla l.r. 18/2015)
1. Alla legge regionale 1 luglio 2015, n. 18 (Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani e collettivi)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: 'Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici';
b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola 'collettivi' sono inserite le seguenti: 'e riabilitativo-terapeutici';
c) all'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
'2 bis. La Regione riconosce l'ortoterapia quale terapia complementare utile ai fini riabilitativo-terapeutici per gli anziani, le persone con disabilità, disagi gravi o che hanno avuto storie di svantaggio e marginalità.';
d) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
'd bis) orti 'riabilitativo-terapeutici': appezzamenti di terreno, assegnati prioritariamente ad associazioni per finalità sociali o a persone in condizioni di disagio, anziani e persone con disabilità, o aree verdi all'interno di residenze sanitarie, sociosanitarie, sociali, istituti penitenziari in cui vengono sviluppati progetti di ortoterapia.' ;
e) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole 'istituti scolastici' sono inserite le seguenti: ', dalle province, dalle comunità montane, dalle strutture sanitarie, sociosanitarie, sociali, dagli istituti penitenziari, dagli enti del terzo settore, dalle associazioni di volontariato e di promozione sociale';
f) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
'd bis) orti riabilitativo-terapeutici.' ;
g) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
'Art. 5 bis
(Orti riabilitativo-terapeutici)
1. Ai fini della presente legge gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, elaborano progetti di ortoterapia, con il coinvolgimento di personale adeguatamente formato secondo i requisiti individuati con provvedimento della Giunta regionale, volti a ottenere risultati riabilitativo-terapeutici e il recupero del benessere psicofisico per le persone con disagi o disabilità o in condizioni di marginalità e svantaggio.' ;
(Orti riabilitativo-terapeutici)
1. Ai fini della presente legge gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, elaborano progetti di ortoterapia, con il coinvolgimento di personale adeguatamente formato secondo i requisiti individuati con provvedimento della Giunta regionale, volti a ottenere risultati riabilitativo-terapeutici e il recupero del benessere psicofisico per le persone con disagi o disabilità o in condizioni di marginalità e svantaggio.' ;
h) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
'Art. 8
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, quantificate in euro 150.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si fa fronte con le risorse appositamente stanziate alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale 2024-2026.
2. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 bis, stimate in euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si provvede con incremento di euro 100.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, della missione 12 'Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia', programma 04 'Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.
3. Per gli esercizi successivi al 2026 all'autorizzazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, quantificate in euro 150.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si fa fronte con le risorse appositamente stanziate alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale 2024-2026.
2. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 bis, stimate in euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si provvede con incremento di euro 100.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, della missione 12 'Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia', programma 04 'Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.
3. Per gli esercizi successivi al 2026 all'autorizzazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia