Legge Regionale 5 luglio 2024 , n. 10

Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa della rete di emergenza urgenza preospedaliera

(BURL n. 28 suppl. del 09 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-05;10

Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si definisce:
a) attività di soccorso sanitario preospedaliero: attività di soccorso sanitario di base prestata da soccorritori, anche volontari, in possesso di adeguata formazione in conformità a quanto previsto dalla presente legge e svolta, anche durante il trasporto, nell'ambito di interventi eseguiti con l'impiego di mezzi di soccorso, anche avanzati, in collaborazione con il personale sanitario, secondo i protocolli e le procedure operative vigenti ai sensi delle disposizioni statali e regionali, nonché secondo le indicazioni impartite dal personale sanitario preposto alla gestione degli interventi;
b) attività di soccorso e di conduzione di mezzi di soccorso adibiti al trasporto sanitario: attività di guida degli automezzi di soccorso, anche avanzati, comprensiva anche delle attività di cui alla lettera a), nonché del controllo e del mantenimento in condizioni di piena operatività dei mezzi stessi, svolta da autisti soccorritori, anche volontari, in possesso di adeguata formazione in conformità a quanto previsto dalla presente legge, nell'ambito di interventi eseguiti con l'impiego di mezzi di soccorso, anche avanzato, in collaborazione con il personale sanitario, secondo i protocolli e le procedure operative vigenti ai sensi delle disposizioni statali e regionali, nonché secondo le indicazioni impartite dalle centrali operative e dal personale sanitario preposto alla gestione degli interventi;
c) attività nelle centrali operative: attività di risposta e gestione delle chiamate verso le numerazioni di emergenza e delle cure mediche non urgenti svolta da tecnici, in possesso di adeguata formazione in conformità a quanto previsto dalla presente legge, anche in collaborazione o con la supervisione del personale sanitario operante presso le centrali operative, nonché nel rispetto dei protocolli e delle procedure operative vigenti ai sensi delle disposizioni statali e regionali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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