Legge Regionale 5 luglio 2024 , n. 10

Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa della rete di emergenza urgenza preospedaliera

(BURL n. 28 suppl. del 09 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-05;10

Art. 4
(Formazione per lo svolgimento delle attività di soccorso sanitario preospedaliero e di conduzione dei mezzi di soccorso)
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è necessaria la frequenza di specifici corsi formativi, finalizzati a fornire ai rispettivi operatori adeguate competenze.
2. L'accesso al percorso formativo per la conduzione di mezzi di soccorso adibiti al soccorso sanitario preospedaliero è subordinato alla previa partecipazione al percorso formativo per attività di soccorso sanitario preospedaliero.
3. Le modalità di organizzazione e di partecipazione, nonché i contenuti dei corsi di cui al presente articolo sono disciplinati con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 7, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di formazione degli operatori che prestano la propria attività nei settori disciplinati dalla presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuati i casi in cui, in presenza di crediti o esperienze formative pregresse, è consentita la riduzione della durata dei percorsi formativi, nonché la valorizzazione negli stessi delle competenze acquisite mediante la frequenza dei corsi di cui al presente articolo.
4. I corsi di formazione in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario preospedaliero sono coordinati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU), secondo modalità definite con il provvedimento di cui all'articolo 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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