Legge Regionale 5 luglio 2024 , n. 10

Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa della rete di emergenza urgenza preospedaliera

(BURL n. 28 suppl. del 09 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-05;10

Art. 5
(Contenuti essenziali delle attività formative)
1. I contenuti formativi afferiscono all'area del soccorso alla persona e attengono alla gestione dell'evento, in coerenza con le modalità organizzative definite a livello regionale e nel rispetto delle vigenti normative statali.
2. Per le attività di soccorso sanitario, i principali elementi formativi hanno ad oggetto i seguenti argomenti: assicurare, con metodiche di base, il soccorso alla persona; effettuare le manovre di primo soccorso sulla vittima di malore o trauma; garantire l'immobilizzazione e il trasporto delle persone soccorse; collaborazione attiva con i professionisti sanitari.
3. Per le attività di soccorso e di conduzione di mezzi di trasporto adibiti al soccorso sanitario, i principali elementi formativi attengono, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, alle attività di guida in emergenza degli automezzi di soccorso, anche avanzati, nel rispetto del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e di altre normative vigenti, sulla base delle direttive delle SOREU di riferimento o dell'ente di appartenenza e delle disposizioni impartite dal personale sanitario che assiste il paziente a bordo; alle attività di controllo e mantenimento in condizioni di piena operatività dei mezzi stessi.
4. Per le attività tecniche nelle centrali operative, con riferimento alle tipologie definite all'articolo 2, i principali contenuti formativi consentono di effettuare attività di risposta e gestione delle chiamate verso le numerazioni di emergenza e delle cure mediche non urgenti svolta da tecnici, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, anche in collaborazione o con la supervisione del personale sanitario operante presso le centrali operative/SOREU, nonché nel rispetto dei protocolli e delle procedure operative vigenti ai sensi delle disposizioni statali e regionali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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