Legge Regionale 5 luglio 2024 , n. 10

Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa della rete di emergenza urgenza preospedaliera

(BURL n. 28 suppl. del 09 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-05;10

Art. 6
(Formazione per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica nelle centrali operative)
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è necessaria la partecipazione a specifici corsi formativi, finalizzati a fornire ai rispettivi operatori adeguate competenze.
2. Le modalità di organizzazione e i contenuti dei corsi di cui al presente articolo sono disciplinati con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 7, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di formazione degli operatori che prestano la propria attività nei settori disciplinati dalla presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuati i casi in cui, in presenza di crediti o esperienze formative pregresse, è consentita l'esenzione o la riduzione della durata dei percorsi formativi, nonché la valorizzazione negli stessi delle competenze acquisite mediante la frequenza dei corsi di cui al presente articolo.
3. I corsi di formazione sono coordinati da AREU, secondo modalità definite con il provvedimento di cui all'articolo 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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