Legge Regionale
5 luglio 2024
, n. 10
Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa della rete di emergenza urgenza preospedaliera
(BURL n. 28 suppl. del 09 Luglio 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-05;10
Art. 7
(Disposizioni sull'attuazione)
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, anche di aggiornamento di precedenti deliberazioni, definisce, in conformità alle disposizioni statali e alle disposizioni regionali previste nelle materie regolate dalla presente legge:
b) i contenuti e le modalità di organizzazione e di svolgimento dei percorsi formativi di cui alla presente legge;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia