Legge Regionale 5 luglio 2024 , n. 10

Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa della rete di emergenza urgenza preospedaliera

(BURL n. 28 suppl. del 09 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-05;10

Art. 7
(Disposizioni sull'attuazione)
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, anche di aggiornamento di precedenti deliberazioni, definisce, in conformità alle disposizioni statali e alle disposizioni regionali previste nelle materie regolate dalla presente legge:
a) i requisiti specifici per l'accesso ai percorsi formativi di cui alla presente legge;
b) i contenuti e le modalità di organizzazione e di svolgimento dei percorsi formativi di cui alla presente legge;
c) i casi e i criteri di esenzione o di riduzione della durata dei percorsi formativi, nonché di valorizzazione nei percorsi formativi delle competenze acquisite mediante la frequenza degli altri corsi disciplinati dalla presente legge;
d) i criteri per il riconoscimento della formazione conseguita dagli operatori in altre Regioni ovvero in altri Paesi membri dell'Unione europea.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi