Legge Regionale
5 luglio 2024
, n. 10
Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa della rete di emergenza urgenza preospedaliera
(BURL n. 28 suppl. del 09 Luglio 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-05;10
Art. 8
(Disposizioni transitorie)
1. Gli obblighi formativi previsti dalla presente legge non si applicano agli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già esercitano le attività di cui all'articolo 2 in conformità alle disposizioni statali e regionali.
2. I percorsi formativi afferenti alle attività disciplinate dall'articolo 2, realizzati da enti accreditati in Lombardia, iniziati ma non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgersi regolarmente fino alla loro conclusione con gli stessi contenuti e lo stesso numero di ore stabiliti in sede di progettazione.
3. I soggetti che concludono i percorsi formativi di cui al comma 2 sono esentati dagli obblighi formativi di cui alla presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia