Legge Regionale 5 luglio 2024 , n. 10

Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa della rete di emergenza urgenza preospedaliera

(BURL n. 28 suppl. del 09 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-05;10

Art. 9
(Affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza ad enti del Terzo settore)
1. Ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto legislativo 2 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), la Regione può affidare i servizi di trasporto sanitario di emergenza urgenza, in via prioritaria, attraverso convenzioni, alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti a una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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