Legge Regionale 23 luglio 2024 , n. 11

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23;11

Art. 4
(Modifiche agli articoli 25, 26, 29, 47, 61 e 90 della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 25 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché gli enti gestori dei parchi regionali territorialmente competenti.';
b) al comma 1 dell'articolo 26, dopo le parole 'Sono incentivati' sono inserite le seguenti: ', attraverso l'erogazione di contributi per spese correnti o di contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento,';
c) il comma 2 dell'articolo 26è sostituito dal seguente:
'2. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono individuati dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.';
d) dopo il comma 3 dell'articolo 26 sono aggiunti i seguenti:
'3 bis. La Regione trasferisce alle comunità montane, per il relativo territorio e per il comune di Sondrio, ed eroga direttamente, nel restante territorio, risorse per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1. Nel caso in cui le stesse comunità montane siano beneficiarie di contributi, l'istruttoria per l'assegnazione è svolta dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio o dalla Regione per il restante territorio.
3 ter. La Giunta regionale definisce i criteri di riparto fra le comunità montane delle risorse cui al comma 3 bis, tenendo conto delle specificità territoriali ed economiche.';
e) il comma 1 dell'articolo 29è sostituito dal seguente:
'1. Le richieste per l'accesso alle misure d'intervento di cui al presente titolo sono presentate all'ente competente:
a) con riferimento all'articolo 25, senza vincoli riguardo al periodo di presentazione, fatti salvi termini specifici definiti con deliberazione della Giunta regionale;
b) con riferimento agli articoli 24, 24.1 e 26, a seguito dell'apertura di specifici bandi.';
f) al comma 2 dell'articolo 29 le parole 'al SIARL' sono sostituite dalle seguenti: 'ai sistemi informativi regionali';
g) al comma 3 dell'articolo 29 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'l'elenco delle domande ammesse a finanziamento e il prospetto delle liquidazioni effettuate.';
h) al comma 1 bis dell'articolo 47 le parole 'L'ERSAF' sono sostituite dalle seguenti: 'La Giunta regionale, con il supporto dell'ERSAF,' e le parole '31 ottobre' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre';
i) al comma 10 dell'articolo 61 le parole 'Chi transita senza l'autorizzazione di cui all'articolo 59, commi 3 e 4,' sono sostituite dalle seguenti: 'Chi transita senza le autorizzazioni di cui all'articolo 59, commi 1 e 4,';
j) il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 90 è sostituito dai seguenti: 'I contributi annuali inferiori alla soglia di economicità di riscossione, fissata con deliberazione della Giunta regionale, sono oggetto di procedura di riscossione ove, nell'arco di un quinquennio, risultino superiori all'importo fissato per tale soglia. La procedura di riscossione dei contributi inferiori alla soglia di economicità di cui al precedente periodo è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024).'.
NOTE:
5. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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